Inviato esito

Gara #1

Invito a gara per l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”».
Invito a gara informale trasmesso ai soli operatori economici selezionati mediante pubblicazione di un Avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato in data 08.10.2019.
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Informazioni appalto

13/02/2020
Negoziata
Servizi tecnici
€ 99.601,35
Gerini Alberto

Categorie merceologiche

7125 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

Lotti

Inviato esito
1
82085662F4
C95B18000000006
Qualità prezzo
Invito a gara per l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”».
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Invito a gara per l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”».
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€ 99.601,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 72.898,23
619 29/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01470350933 SET s.r.l. - Servizi Edilizia Territorio
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

1
31/03/2020
Cognome Nome Ruolo
Gerini Alberto RUP e Presidente del Seggio di gara
Amaranti Pierpaolo Componente Seggio
Ciotti William Componente Seggio e verbalizzante

Commissione valutatrice

316/STA
14/05/2020
Cognome Nome Ruolo
Rossini Alberto Presidente Commissione
Vittori Giovannino Commissario effettivo
Missiroli Marco Commissario effettivo

Scadenze

05/03/2020 13:00
20/03/2020 12:00
31/03/2020 09:00

Allegati

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24/07/2023 17:41
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24/07/2023 17:41
86.12 kB

Chiarimenti

03/03/2020 20:35
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
avremmo i seguenti quesiti da porre a chiarimento di alcuni punti per la predisposizione della domanda di partecipazione.

1- Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria non può assumersi il ruolo di alcune “prestazioni secondarie”? All’interno della “Tabella 1)” viene riportato come obbligo da assumere da parte delle sole mandanti/non capofila.

2- Nella compilazione della modulistica, quando viene richiesto di apporre timbro societario/professionale e firme olografe dei mandatari, a seconda dei casi, significa che la documentazione deve prima essere stampata, firmata e timbrata in originale e, successivamente, allegata una scansione della stessa con firma digitale? Oppure è sufficiente la firma digitale dei diversi rappresentanti/professionisti?

3- Per quanto riguarda il requisito IA.03, diversamente dai requisiti IA.01 ed IA.02, si può utilizzare la categoria IA.04, di complessità maggiore?

4- Relativamente alla Busta B – Offerta tecnica, criterio  di “professionalità ed adeguatezza dell’offerta tecnica”, si devono presentare 3 lavori eseguiti che riguardino la progettazione, CSP, DL e CSE, al fine di ottenere il massimo punteggio possibile, oppure sono richiesti 3 lavori per quanto attiene alla progettazione e CSP ed ulteriori 3 lavori per quanto riguarda DL e CSE?

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti
[….]
05/03/2020 14:48
Risposta
Richiesta n. 1- :
Domanda:
1- Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria non può assumersi il ruolo di alcune “prestazioni secondarie”? All’interno della “Tabella 1)” viene riportato come obbligo da assumere da parte delle sole mandanti/non capofila.
Risposta:
Al punto “3. OGGETTO DELLA GARA, IMPORTO DEI SERVIZI POSTO A BASE DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, pg. 10, della lettera di invito a gara si specifica che: “Le “prestazioni SECONDARIE”, invece, individuano quei servizi tecnici in affidamento (servizi di progettazione e direzione lavori delle restanti ID Opere S.03, S.04, IA.01, IA.02 e IA.03) di cui all’art. 48, commi 2 e 5, del Codice, anch’esse indicate nelle precedenti Tabelle n. 1) e n. 1-A), che devono essere assunte in gara (ed eseguite in caso di aggiudicazione del contratto) dai mandanti (o dagli operatori non capofila) di un concorrente plurimo di tipo verticale e che si qualificano in gara con una quota minoritaria dei requisiti di qualificazione rispetto ai requisiti che deve possedere il mandatario / capofila (una o più delle suddette prestazioni secondarie possono anche essere assunte in gara ed eseguite, in tutto o in parte, dal capogruppo mandatario / capofila di un concorrente plurimo di tipo misto)”.
Pertanto, la mandataria (capogruppo) di un raggruppamento verticale può assumersi il ruolo di una o più delle “prestazioni secondarie” indicate nelle Tabelle n. 1) e n. 1-A), qualora ovviamente possieda i requisiti speciali prescritti per tali “prestazioni secondarie”, fermo restando che la mandataria deve, necessariamente, assumersi le prestazioni relative alla “prestazione PRINCIPALE” (servizi di progettazione e di esecuzione - direzione dei lavori - delle OPERE ARCHITETTONICHE ED EDILIZIE).
Il fatto, poi, che la Tabella n. 1) riportata all’interno del suindicato punto 3. della lettera di invito a gara, nella parte in cui afferma: Prestazione SECONDARIA dell’appalto, che nel concorrente plurimo di tipo verticale deve essere assunta da un mandante di RTP (o da un non capofila di altra forma di concorrente plurimo).” NON DEVE ESSERE INTESA come preclusiva all’assunzione di una o più di dette “prestazioni secondarie” ivi richiamate [STRUTTURE (S.03), STRUTTURE (S.04), IMPIANTI (IA.01), IMPIANTI (IA.02) e IMPIANTI (IA.03)] in capo al mandatario capogruppo (tant’è che sopra è stata riportata testualmente la parte della lettera di invito a gara che ESPLICITA tale ammissibilità).

Richiesta n. 2- :
Domanda:
2- Nella compilazione della modulistica, quando viene richiesto di apporre timbro societario/professionale e firme olografe dei mandatari, a seconda dei casi, significa che la documentazione deve prima essere stampata, firmata e timbrata in originale e, successivamente, allegata una scansione della stessa con firma digitale? Oppure è sufficiente la firma digitale dei diversi rappresentanti/professionisti?
Risposta:
La rilevanza della domanda si pone, principalmente, nella compilazione e sottoscrizione da parte del concorrente del Modello 5-OFF-ECO relativo alla presentazione dell’OFFERTA ECONOMICA da inserire nella “Busta C - Offerta economica e temporale”.
Come chiarito nei Nota Bene riportati nella parte finale del Modello 5-OFF-ECO, nonché nelle note (2), (7) e (8) del Modello stesso, la sottoscrizione dell’offerta economica deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
a)  in caso di offerta presentata da un concorrente SINGOLO o da un concorrente plurimo GIÀ COSTITUITO prima della presentazione dell’offerta:
-     l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell’operatore concorrente singolo [o, in caso di concorrente plurimo già costituito mediante stipula di atto pubblico o di scrittura privata autenticata relativo al “mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza” conferito dai mandanti all’operatore economico mandatario (capogruppo), dal legale rappresentante dell’operatore concorrente mandatario];
-     nell’apposito spazio occorre apporre il timbro dell’operatore concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario capogruppo (timbro professionale e/o societario): la mancanza del timbro non si ritiene causa di esclusione dalla gara qualora dalla sottoscrizione digitale dell’offerta economica sia possibile verificare e dimostrare, ai sensi delle norme CAD approvate con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che trattasi di offerta pervenuta dall’operatore economico concorrente (in ogni caso, sarà la Commissione giudicatrice nominata che dovrà valutare tali aspetti, la quale è giuridicamente del tutto libera di dare una diversa interpretazione rispetto a quanto qui indicato, senza che il concorrente possa accampare ragioni o pretese sulla base di quanto qui indicato);
-     non occorre apporre la firma olografa del suddetto legale rappresentante ma è d’obbligo, a pena di esclusione, l’apposizione della firma digitale del suddetto legale rappresentante.
b)  in caso di offerta presentata da un concorrente plurimo NON ANCORA COSTITUITO ai sensi dell’art.48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016:
-     l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante dell’operatore concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, assumerà il ruolo di mandatario (capogruppo) del concorrente plurimo non costituito e sia dai legali rappresentanti degli operatori economici mandanti;
-     nell’apposito spazio occorre apporre il timbro dell’operatore concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario capogruppo (timbro professionale e/o societario): la mancanza del timbro non si ritiene causa di esclusione dalla gara qualora dalla sottoscrizione digitale dell’offerta economica sia possibile verificare e dimostrare, ai sensi delle norme CAD approvate con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che trattasi di offerta pervenuta dall’operatore economico concorrente (in ogni caso, sarà la Commissione giudicatrice nominata che dovrà valutare tali aspetti, la quale è giuridicamente del tutto libera di dare una diversa interpretazione rispetto a quanto qui indicato, senza che il concorrente possa accampare ragioni o pretese sulla base di quanto qui indicato);
-     secondo quanto indicato nell’ultimo Nota Bene riportato nella parte finale del Modello 5-OFF-ECO, è prescritta, a pena di esclusione, l’apposizione della firma digitale di tutti i legali rappresentanti degli operatori economici mandanti, oltre all’indicazione negli appositi spazi delle generalità degli stessi legali rappresentanti mandanti e all’apposizione delle firme olografe degli stessi mandanti (la Commissione giudicatrice potrebbe eventualmente riservarsi di ammettere l’offerta economica nella quale non siano state apposte le firme olografe dei mandanti e/o non siano state indicate le generalità dei legali rappresentanti dei mandanti, qualora dalla sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte dei mandanti sia possibile verificare e dimostrare, ai sensi delle norme CAD approvate con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che trattasi di offerta pervenuta dagli operatori economici concorrenti mandanti (in ogni caso, sarà la stessa Commissione giudicatrice nominata che dovrà valutare tali aspetti, la quale è giuridicamente del tutto libera di dare una diversa interpretazione rispetto a quanto qui indicato, senza che il concorrente possa accampare ragioni o pretese sulla base di quanto qui indicato).
Pertanto, si conferma che, a seconda dei casi (in particolare qualora venga apposto il timbro professionale o societario sul modello e qualora si apponga la firma olografa), significa che la documentazione deve prima essere compilata, poi stampata, poi firmata e poi timbrata in originale e, successivamente, allegata una scansione della stessa con firma digitale ai sensi delle norme CAD approvate con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Come detto sopra, pertanto, la Commissione giudicatrice potrebbe riservarsi di ammettere il concorrente che non apponga il timbro e/o la firma olografa dove richiesto solo qualora ricorrano le condizioni sopra indicate (e, quindi, solo qualora dalla sottoscrizione digitale dell’offerta economica e della restante modulistica sia possibile verificare e dimostrare, ai sensi delle norme CAD approvate con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che trattasi di offerta pervenuta dagli operatori economici concorrenti). In ogni caso, sarà la Commissione giudicatrice nominata che dovrà valutare tali aspetti, la quale è giuridicamente del tutto libera di dare una diversa interpretazione rispetto a quanto qui indicato, senza che il concorrente possa accampare ragioni o pretese sulla base di quanto qui indicato.

Richiesta n. 3- :
Domanda:
3- Per quanto riguarda il requisito IA.03, diversamente dai requisiti IA.01 ed IA.02, si può utilizzare la categoria IA.04, di complessità maggiore?
Risposta:
A pg. 24 della lettera di invito a gara c’è già la risposta alla domanda posta (punto 7.2.2 Requisiti di capacità TECNICA E PROFESSIONALE) si afferma:
“Al contrario di quanto indicato nel precedente periodo, per le opere inquadrabili nelle restanti tre ID Opere rientranti nella medesima categoria “IMPIANTI” di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17.06.2016 riportata nelle precedenti Tabelle n. 4) e n. 5)  (ID Opere IA.01, IA.02 e IA.03) appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; pertanto, per le ID Opere IA.01, IA.02 e IA.03 (rispettivamente, per le classi e categorie III/a, III/b e III/c di cui alla Legge n. 143/1949) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando siano relative, rispettivamente, alle sole seguenti ID Opere (in conformità a quanto indicato nel capitolo V. Classi, categorie e tariffe professionali, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC): IA.01 surrogabile con la sola IA.02 (quest’ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima) - IA.02 non surrogabile con altre ID Opere (la IA.02 ha medesima specificità della IA.01 ma ha grado di complessità “G” maggiore della IA.01 e, quindi, la IA.02 non è surrogabile dalla IA.01) - IA.03 surrogabile con la sola IA.04 (quest’ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima).”

Richiesta n. 4- :
Domanda:
4- Relativamente alla Busta B – Offerta tecnica, criterio  di “professionalità ed adeguatezza dell’offerta tecnica”, si devono presentare 3 lavori eseguiti che riguardino la progettazione, CSP, DL e CSE, al fine di ottenere il massimo punteggio possibile, oppure sono richiesti 3 lavori per quanto attiene alla progettazione e CSP ed ulteriori 3 lavori per quanto riguarda DL e CSE?
Risposta:
Prima dell’apertura delle offerte tecniche non è possibile stabilire (e definire) “a priori” quali siano le modalità da seguire dal concorrente per l’ottenimento del punteggio massimo relativamente al criterio della “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta tecnica” [si veda il sottopunto A) del punto 18. della lettera di invito a gara], essendo l’attribuzione del punteggio ai vari elementi di valutazione delle offerte tecniche pervenute compito specifico della Commissione giudicatrice.
È del tutto evidente che l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche che abbiano un carattere “discrezionale” avviene (anche) sulla base della comparazione fra le diverse professionalità dimostrate dai concorrenti in gara rilevabili dal loro curriculum professionale [altrimenti non si potrebbe parlare di “valutazioni discrezionali su base comparativa” (!)] e (anche) sulla base di valutazioni “non discrezionali” per quanto riguarda i criteri premianti relativi ai CAM Edilizia.
Da quanto sopra chiarito, è del tutto evidente che la risposta alla domanda è già riportata da una attenta lettura di quanto indicato nel punto 18., sottopunto A), 20. della lettera di invito a gara (in particolare, si vedano i criteri motivazionali che saranno seguiti nell’attribuzione dei punteggi in relazione ai n. 2 sub-criteri a.1.1 e a.1.2, indicati nel sottopunto 20.1), rilevando il fatto che 3 (tre) riguarda il numero massimo di servizi svolti per i quali è ammesso presentare la documentazione di offerta tecnica concernente il criterio di valutazione della “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta tecnica”; a tal fine, si veda il sottopunto A) del punto 18. della lettera di invito a gara, qui di seguito testualmente riportato:
“- Descrizione (mediante gli elaborati e la documentazione di seguito indicati) di un numero massimo di n. 3 (tre) servizi relativi agli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra i servizi tecnici svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale e che siano qualificabili “affini” a quelli oggetto di affidamento (anche in relazione alle caratteristiche tipologiche del progetto da redigere e ai relativi lavori per i quali poi si dovrà svolgere il servizio di direzione lavori), secondo i criteri di affinità desumibili nel capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, delle Linee Guida n. 1 ANAC e nel D.M. 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”.
Per finire, in relazione alla domanda posta riguardante se: “.... si devono presentare 3 lavori eseguiti che riguardino la progettazione, CSP, DL e CSE, al fine di ottenere il massimo punteggio possibile, oppure sono richiesti 3 lavori per quanto attiene alla progettazione e CSP ed ulteriori 3 lavori per quanto riguarda DL e CSE?” la lettera di invito a gara non pone alcun obbligo od onere relativo a tali diverse modalità di svolgimento dei servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori per cantieri medesimi o diversi: pertanto, la Commissione giudicatrice valuterà sia l’una che l’altra ipotesi oggetto di domanda e, in ogni caso, sarà la stessa Commissione che avrà lo specifico compito di attribuire i relativi punteggi alle offerte tecniche pervenute, stabilendo le dovute comparazioni e valutazioni possibili in relazione ai servizi svolti, applicando i criteri motivazionali sopra detti: sarà la Commissione di gara, cioè, nella sua autonomia valutativa, che stabilirà discrezionalmente, a seconda della documentazione presentata dai concorrenti, se sia o meno decisivo nell’attribuzione del punteggio se i servizi svolti dal concorrente nella fase di esecuzione dei lavori concernano o meno i servizi svolti nella fase di progettazione dei medesimi lavori (si ripete ancora che la valutazione riguarderà il complesso dei servizi svolti, secondo i princìpi riportati nei criteri motivazionali relativi ai n. 2 sub-criteri a.1.1 e a.1.2, indicati nel sottopunto 20.1 della lettera di invito a gara).
 
05/03/2020 10:54
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
relativamente alla Gara in oggetto, siamo a porre ulteriore richiesta di chiarimento:

1- Relativamente alla possibilità della mandataria, in un raggruppamento temporaneo di professionisti, di eseguire alcune prestazioni secondaria in caso di raggruppamento di tipo misto, si richiede come indicare la casistica di “raggruppamento di tipo misto” all’interno della modulistica relativa alla domanda essendoci solamente l’opzione tra orizzontale o verticale.

2- Nel calcolo del corrispettivo a posto a base di gara, nelle sezioni relative alle Strutture S.03-S.04 sono riportate le quote relative al “collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]”. Tale importo è da ritenersi escluso da quello a base di gara o tale incarico, solitamente di nomina terza ed indipendente, verrà gestito in altro modo?

Cordiali saluti
[….]
05/03/2020 15:20
Risposta
Richiesta n. 1- :
Domanda:
1- Relativamente alla possibilità della mandataria, in un raggruppamento temporaneo di professionisti, di eseguire alcune prestazioni secondaria in caso di raggruppamento di tipo misto, si richiede come indicare la casistica di “raggruppamento di tipo misto” all’interno della modulistica relativa alla domanda essendoci solamente l’opzione tra orizzontale o verticale.
Risposta:
Qualora l’offerta pervenga da un raggruppamento temporaneo di “tipo misto” la Commissione giudicatrice comprenderà tale tipologia di concorrente plurimo dalla descrizione dei servizi tecnici che il mandatario ed i mandanti indicheranno nei propri moduli di domanda.
In ogni caso, i concorrenti raggruppati in forma MISTA potranno indicare tale eventualità dell’offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di “tipo misto” andando a modificare il testo dei modelli editabili pubblicati nella Piattaforma telematica TUTTO GARE (predisposti dalla Stazione appaltante), aggiungendo “di TIPO MISTO” alle due ipotesi del raggruppamento VERTICALE ed ORIZZONTALE ora richiamate nella modulistica.

Richiesta n. 2- :
Domanda:
2- Nel calcolo del corrispettivo a posto a base di gara, nelle sezioni relative alle Strutture S.03-S.04 sono riportate le quote relative al “collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]”. Tale importo è da ritenersi escluso da quello a base di gara o tale incarico, solitamente di nomina terza ed indipendente, verrà gestito in altro modo?
Risposta:
Tale importo relativo alle prestazioni del “collaudo statico” al momento deve essere considerato nell’importo posto a base di gara di €. 99.601,35 (contributi previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi) indicato nella lettera di invito a gara e, quindi, il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente da indicare sul Modello 5-OFF-ECO si applicherà su detto importo di €. 99.601,35 al fine di attribuire il suo relativo punteggio secondo le modalità indicate nei punti 20.3 e 20.4 della lettera di invito a gara (resta, cioè, fermo quanto indicato nella lettera di invito a gara ai fini dell’aggiudicazione del contratto e alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Invece, in sede di stipula del relativo contratto di servizio e di liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario dei servizi tecnici in oggetto, non si terrà conto dei relativi importi concernenti il “collaudo stativo”, non potendolo eseguire l’affidatario del contratto, secondo la vigente normativa, come risaputo.
Pertanto, l’incarico del “collaudo statico” sarà affidato ad altro tecnico non facente parte (in alcun modo e forma) del soggetto contraente, essendo in conflitto di interesse e competenze fra loro, nel rispetto della vigente normativa del Codice dei contratti pubblici.
 
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