Proposta di aggiudicazione

Gara #43

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE A FAVORE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - DURATA 3 ANNI OLTRE EVENTUALE RINNOVO DI PARI DURATA.
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

31/03/2026
Aperta
Servizi
€ 629.975,61
DIONIGI FABBRI DEBORA

Categorie merceologiche

79 - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
BB101C9FF6
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE A FAVORE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - DURATA 3 ANNI OLTRE EVENTUALE RINNOVO DI PARI DURATA.
Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali.
€ 290.757,99
€ 117.138,00
€ 0,00
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

426
20/05/2026
det-426-commissione.pdf
SHA-256: 4422a49024b76e3afae8fb7a3e321c02ee1c1549a4acc41df67cac724ba07c3b
20/05/2026 08:52
922.27 kB
Cognome Nome Ruolo
DIONIGI FABBRI DEBORA Presidente
BUZZELLA ALESSANDRO membro esperto e segretario verbalizzante
CANCELLIERI BARBARA membro esperto

Scadenze

23/04/2026 14:00
18/05/2026 14:00
20/05/2026 09:30

Allegati

1.bando-di-gara-signed.pdf
SHA-256: 145193cd0ba3f1a5502308e396675aa679b2e8b5093d704a178784ff2872c905
30/03/2026 13:40
383.77 kB
2.-disciplinare-signed.pdf
SHA-256: 62eadf442bcacaa47c0450196e65741e9e1ee63fc363c044046a42565b497659
30/03/2026 13:40
932.66 kB
3.-capitolato-speciale-riscossione-coattiva.pdf
SHA-256: 8f1af535d0cc429935321da66aef6b3327cf671b2129f71d42aa5d13a87d9a55
30/03/2026 13:40
581.19 kB
4.domanda-di-partecipazione.pdf
SHA-256: 13fd6f9d5dde2d6648bce1460cd2af4f09bb207c3f9ade42ab3d2999f0ecbe12
30/03/2026 13:40
532.86 kB
5.modello-di-offerta-economica.pdf
SHA-256: 137e05b8dcbb04001b8aa3a2b1432397b6343e4253e6c354f5ef7914b4fe2112
30/03/2026 13:40
294.46 kB
6.-patto-di-integrit-.pdf
SHA-256: 913c1d5e4b16fb044f081bcdd3ad9ffd732b923d6b5170f221ce1e58fa17b55c
30/03/2026 13:40
181.14 kB
7.-attestazione-imposta-di-bollo.pdf
SHA-256: 7651cb93e8b7a276a4200fd4a5257363ccae8ad705d36b30808aee35c5c6e714
30/03/2026 13:40
298.75 kB
8.-relazione-illustrativa.pdf
SHA-256: 6f9499925a1e74701a71eef967c16a2ada032087896ee3ba405809383f770bb7
30/03/2026 13:40
0.98 MB
9.-matrice-dei-rischi.pdf
SHA-256: b1af8e8c344ab70f381aac1ecd68b605256104e213ea7e6aa7c4f9b2bab8e8ae
30/03/2026 13:40
283.95 kB

Chiarimenti

03/04/2026 11:12
Quesito #1
Buongiorno,
nell’allegato “8. relazione illustrativa” è riportato, nella tabella, il totale dei crediti da affidare. Tuttavia, tale totale non risulta coerente con la somma dei valori indicati per i singoli anni. In particolare, il totale calcolato su 6 anni ammonta a 9.666 pratiche e non a 69.285 come indicato. Potreste cortesemente verificare e chiarire quale sia il dato corretto?

03/04/2026 11:53
Risposta
Buongiorno,
si comunica che per mero errore materiale la sommatoria del numero crediti della prima tabella dell'allegato 8, "Relazione illustrativa" riporta un numero errato, mentre è corretto nella seconda tabella.
Il totale delle pratiche che si presume di affidare nei 6 anni è pari a n. 9.666. Aggiungendo il periodo di proroga tecnica di 6 mesi, il totale delle pratiche che si presume di affidare nel periodo, inclusi rinnovi e proroghe, è pari a 10.471,50.
Provvediamo a pubblicare l'allegato 8 corretto in data odierna.
Il Rup
15/04/2026 15:27
Quesito #2
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:

1. Si rileva una discrasia tra la durata certa dell'appalto (fissata in 3 anni dall'art. 2 del Capitolato) e la tabella a pag. 4 della Relazione Tecnica, che riporta una stima dei carichi estesa a 6 anni. Si osserva che l'art. 2, comma 6 del Capitolato configura il rinnovo per ulteriori tre anni come una mera facoltà opzionale, condizionata ad atti motivati della Stazione Appaltante, alla verifica della convenienza economica e alla disponibilità del Concessionario da manifestarsi a ridosso della scadenza. Tutto ciò premesso, poiché il rinnovo costituisce una durata eventuale e non predeterminata, si chiede di confermare che, ai fini della formulazione dell'offerta economica e della dimensione organizzativa del servizio, l'operatore debba fare riferimento esclusivamente ai carichi di lavoro del primo triennio di durata certa. Una valutazione che comprende anche il rinnovo risulterebbe infatti alterata da dati relativi a un periodo la cui esecuzione è, allo stato attuale, meramente ipotetica.









2. In ordine alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), si chiede conferma che l’orizzonte temporale per la proiezione dei flussi debba essere di complessivi 78 mesi (6 anni e 6 mesi). Tale arco temporale tiene conto della sola durata certa di 3 anni (36 mesi) di vigenza contrattuale per l'invio delle liste di carico — escludendo pertanto eventuali periodi di rinnovo opzionale — ai quali si sommano i 24 mesi per la presentazione delle inesigibilità (ex art. 2, comma 4) e i successivi 18 mesi per il discarico finale. Si evidenzia, inoltre, che l’art. 5, comma 29 del Capitolato prescrive il mantenimento dei servizi di Front-Office e Call-center per almeno 36 mesi dalla consegna dell’ultima lista (ovvero fino al 72° mese). Si chiede, pertanto, conferma che l’orizzonte di 78 mesi sia quello da adottare obbligatoriamente ai fini di una corretta e omogenea formulazione dell'offerta economica, includendo i costi di gestione dei servizi all'utenza per l'intero periodo indicato;














3. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;









4. L'art. 10 del Disciplinare prevede l'applicazione delle riduzioni alla garanzia provvisoria. Tuttavia, trattandosi di procedura sotto soglia, l'art. 53, comma 4-bis del Codice (introdotto dal D.Lgs. 209/2024) stabilisce espressamente che a tale garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8. Si chiede di confermare che la garanzia debba essere prodotta in misura fissa (1%), senza applicare alcuna riduzione per certificazioni;


5. Si rileva una contraddizione tra l'art. 5.15 del Capitolato, che impone l'invio trimestrale delle richieste di discarico in concomitanza con le rendicontazioni di cui agli artt. 4 e 17, e le clausole stesse che non prevedono alcuna scadenza trimestrale. Inoltre, le disposizioni post-scadenza fissano un termine di due anni per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità (c.i.). Tutto ciò premesso, si prega di chiarire:

· Quale sia la reale periodicità della rendicontazione richiesta.
· Se il termine trimestrale indicato all’art. 5.15 prevalga sulla tempistica biennale prevista per le attività successive alla scadenza.








6. Si segnala che l'importo stimato per la manodopera (€ 253.799,00) risulta palesemente incongruente rispetto alle obbligazioni contrattuali previste dal Capitolato. Di seguito si riporta l'analisi dei costi minimi necessari (basata su € 20,15/ora per un dipendente del 4° livello CCNL Commercio -CNEL H011, livello minimo idoneo allo svolgimento delle mansioni di sportello e call center):








· Sottostima temporale (Attività post-scadenza): il calcolo dell’Ente copre esclusivamente il la durata di 3 + 3 anni di rinnovo. Tuttavia, l’obbligo di garantire sportello (18h) e call center (20h) per ulteriori 36 mesi post-scadenza genera i seguenti costi aggiuntivi non coperti (cfr. art.5, co. 29, Capitolato):

o Sportello (18h/sett.): € 20,15 × 936 ore/anno × 3 anni = € 56.581,20

o Call Center (20h/sett.): € 20,15 × 1.040 ore/anno × 3 anni = € 62.868,00

o Totale omesso per il triennio finale: € 119.449,20.


Sottostima operativa (Attività integrative): L'importo indicato (€ 253.799,00) si esaurisce quasi interamente nella copertura del solo front-office per i primi 6 anni (€ 238.898,40), omettendo totalmente, inoltre, i costi relativi alle ulteriori attività obbligatorie richieste dal Capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione contenzioso, acquisizione e verifica liste di carico, rendicontazioni, ecc.). Tali prestazioni richiedono necessariamente un monte ore supplementare rispetto al minimo di ore previste per le attività di sportello e call center. Tale impostazione determina un'insanabile violazione dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, in quanto la base d'asta non garantisce il rispetto dei minimi salariali per l'intera durata e del perimetro delle prestazioni richieste, rendendo l'appalto economicamente insostenibile;


7. Con riferimento alla tabella dei coefficienti riportata a pagina 28 del Disciplinare, si osserva che per le valutazioni “Totalmente inadeguata” e “Inadeguata” vengono attribuiti coefficienti rispettivamente pari a 0,10 e 0,20, mentre il coefficiente 0 è riservato esclusivamente alla valutazione “Nulla”. Si rileva che l’attribuzione di un punteggio positivo (maggiore di zero) a fronte di una proposta giudicata "inadeguata" o "totalmente inadeguata" appare in contrasto con i principi di razionalità e di selezione della migliore offerta tecnica. Tale meccanismo, infatti, finirebbe per premiare, seppur minimamente, soluzioni che la Commissione stessa definisce non idonee o insufficienti rispetto alle esigenze del Capitolato. Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se i coefficienti per le valutazioni di inadeguatezza debbano essere ricondotti al valore ZERO, al fine di garantire che il punteggio tecnico sia coerente con l’effettiva qualità e idoneità delle proposte presentate;

8. Con riferimento all’oggetto della concessione (Punto 3 del Capitolato), si richiede di confermare se gli accertamenti esecutivi già notificati dal Comune di Misano possano essere affidati al subentrante Concessionario anche qualora sia già decorso il termine di 12 mesi dalla notifica, come previsto dalla normativa vigente per l'efficacia del titolo esecutivo. Tale precisazione è necessaria al fine di quantificare correttamente gli oneri della riscossione e stimare il costo per la notifica della preventiva intimazione di pagamento, adempimento obbligatorio per procedere all'esecuzione forzata decorsi i termini di cui sopra;

9. In relazione all’obbligo del Concessionario di provvedere alla notifica degli atti entro i termini prescrizionali e di decadenza, si osserva che l'efficacia di tale attività dipende dalla tempestività con cui l'Ente trasmette le liste di carico. Al fine di definire correttamente il perimetro delle responsabilità, si chiede di specificare quale sia il termine residuo minimo (es. 60 o 90 giorni rispetto alla scadenza legale) al di sotto del quale l'obbligo di notifica non ricada in capo al Concessionario o, in alternativa, che l'Ente garantisca la consegna di partite di carico con un tempo residuo sufficiente a permettere l'espletamento dei cicli di stampa e postalizzazione. Si chiede di confermare, a titolo esemplificativo, che non verranno affidate partite con un termine residuo inferiore a [30/60] giorni, onde evitare il rischio di massive prescrizioni dei crediti non imputabili alla negligenza del Concessionario.

10. In riferimento all’obbligo di messa in sicurezza dei dati e di adeguamento delle procedure di trattamento di cui al punto 24 del Capitolato, si osserva che la mancata definizione degli standard operativi impedisce una precisa quantificazione dei costi tecnologici e gestionali da inserire nel PEF (Piano Economico Finanziario). Al fine di formulare un’offerta congrua e consapevole, si richiede di specificare le regole tecniche che l'Ente intende adottare, con particolare riferimento ai seguenti punti:

· Standard di sicurezza e segregazione: quali sono i protocolli minimi richiesti (es. certificazioni ISO/IEC 27001) e quali i criteri di segregazione fisica o logica dei dati del Comune rispetto alle altre attività gestite dal Concessionario.

· Conservazione Sostitutiva a Norma: per quali specifiche tipologie di atti sia richiesto tale adempimento e se esso debba essere garantito per tutta la durata del contratto più il periodo post-scadenza.

· Data Retention e Logica di conservazione: indicazione dei tempi di conservazione (giorni/anni) per le diverse casistiche di lavorazione (atti pagati, discaricati, inesigibili, rateizzati, in contenzioso o in procedura concorsuale).








· Modalità di restituzione: quali siano i protocolli e i formati (es. XML, PDF/A, database relazionali) previsti per la restituzione dei dati contabili e documentali al termine dell'affidamento, per garantirne l'interoperabilità.








Tali precisazioni risultano indispensabili per valutare correttamente l'impatto economico degli oneri di gestione e conservazione documentale per l'intero arco temporale del servizio;

11. In riferimento alla clausola di cui al Punto 2 degli "Obblighi del Concessionario", secondo la quale ogni segnalazione o contestazione rivolta al Responsabile del servizio si intende effettuata direttamente al Concessionario, si richiede di precisare quanto segue:









· Strumenti di trasmissione: quali siano i canali di comunicazione previsti per conferire valore legale e formale a tali segnalazioni (es. esclusivamente tramite PEC, ovvero mediante raccomandata A/R o altri sistemi di notifica digitale).

· Tracciabilità: se sia prevista l'istituzione di un protocollo o di una piattaforma condivisa per la gestione di tali contestazioni, al fine di garantire la certezza della ricezione e la corretta decorrenza dei termini per le eventuali controdeduzioni da parte del Concessionario.


Tale chiarimento è necessario per definire con precisione le procedure organizzative interne e garantire la massima trasparenza nei rapporti tra Stazione Appaltante e Affidatario.

12. Con riferimento ai punti 29 e 37 del Capitolato, si richiede di confermare che l’obbligo di mantenere attivo lo sportello di Front Office per un periodo di 36 mesi dalla consegna dell’ultima lista sia comunque subordinato alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (c.i.). In particolare, si chiede di specificare se il termine finale per la chiusura dello sportello e la cessazione dei relativi costi di gestione coincida:









· Con la data di presentazione formale delle comunicazioni di inesigibilità da parte del Concessionario;

· Oppure, solo a seguito dell’avvenuto accoglimento e formale approvazione (liquidazione) delle stesse da parte dell'Ente.








Tale precisazione è di fondamentale importanza per la corretta quantificazione degli oneri della manodopera nel PEF, attesa l'incertezza dei tempi tecnici necessari all'Amministrazione per l'istruttoria e l'approvazione finale dei discarichi.
13. In riferimento al punto 14 del Capitolato, laddove si richiede di dare «priorità alle procedure c/o terzi e/o alle procedure mobiliari», si chiede di chiarire se tale indicazione sia da intendersi come un ordine di preferenza vincolante per il Concessionario. In particolare, si chiede di confermare se l'iter procedurale debba obbligatoriamente seguire la seguente gerarchia:


1. Pignoramento presso Terzi (previa individuazione dei cespiti);









2. Pignoramento Mobiliare presso la residenza/sede (in alternativa o concomitanza);

3. Procedure Cautelari (Fermo amministrativo / Ipoteca).

Si richiede tale specifica in quanto la rigidità di un ordine predefinito potrebbe limitare l’efficacia della riscossione nei casi in cui lo strumento cautelare risulti, per la specifica posizione debitoria, più celere o risolutivo rispetto alle procedure esecutive mobiliari;

14. Con riferimento al Punto 15 del Capitolato, relativo alla valutazione di antieconomicità della riscossione, si richiede di fornire i parametri oggettivi di riferimento per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive. In particolare, si chiede di specificare:

· Soglie minime di intervento: se siano previsti importi minimi di credito al di sotto dei quali la procedura è considerata ex lege antieconomica (es. pignoramenti solo per crediti > € 50,00; fermi amministrativi solo per crediti > € 100,00).








· Gestione dei carichi minimi: se per le partite inferiori a tali soglie, rimaste insolute dopo la notifica, si possa procedere al discarico con rimborso integrale delle spese di notifica sostenute, senza l'applicazione della decurtazione dell'85%.

· Formalizzazione delle scelte: quali siano le modalità di conservazione ed esibizione delle valutazioni di antieconomicità, a tutela del Concessionario rispetto a possibili contestazioni per omessa attivazione di procedure esperibili.








· Composizione del carico: i dati statistici relativi alla composizione dei crediti oggetto di affidamento, suddivisi per fasce di importo (es. n. partite tra € 12,00 e € 50,00; n. partite tra € 50,01 e € 500,00, ecc.), informazione indispensabile per la corretta redazione del PEF e della strategia di riscossione.








15. Si rileva un’insanabile contraddizione tra due disposizioni contenute al Punto 15 del Capitolato: La prima impone al Concessionario di «Valutare l’economicità di ogni procedura» ed «effettuare una valutazione di antieconomicità della prosecuzione delle procedure»; La seconda (lettera b) sanziona con la perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese il «mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili». Si chiede di chiarire come debba comportarsi il Concessionario qualora l'attivazione di procedure su "tutti i beni" (es. pignoramento mobiliare o immobiliare) risulti palesemente antieconomica rispetto al valore del credito. In particolare, si chiede di confermare che la valutazione di antieconomicità, se correttamente formalizzata, costituisca di per sé quella «dimostrazione dell'effettiva impossibilità» citata alla lettera b), escludendo pertanto qualsiasi sanzione o perdita di rimborso per il Concessionario che decida di non procedere per ragioni di efficienza e tutela del credito;








16. In riferimento alla clausola che impone al Concessionario il versamento dell’intero importo del credito in caso di inesigibilità per causa a lui imputabile, si osserva che il Capitolato non definisce i criteri oggettivi e le modalità istruttorie per l'accertamento di tale responsabilità. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, si richiede di specificare:

· Modalità di accertamento: quali siano gli strumenti e i parametri tecnici che il Comune utilizzerà per determinare il nesso di causalità tra l'operato del Concessionario e la mancata riscossione.

· Procedura di contraddittorio: quali siano gli adempimenti, le fasi e le tempistiche (es. termini per le controdeduzioni) entro cui il Concessionario potrà giustificare le ragioni della mancata riscossione prima dell'eventuale richiesta di versamento del credito.

· Formalizzazione: se tale contestazione debba avvenire esclusivamente a seguito dell'esame delle comunicazioni di inesigibilità (c.i.) o se sia prevista un’attività di controllo costante in itinere.


17. In riferimento all’obbligo di individuare i soggetti deceduti tramite l’utilizzo del gestionale della riscossione, si richiede di chiarire la fonte e la modalità di acquisizione di tali informazioni anagrafiche. In particolare, si chiede di specificare se il Concessionario debba basarsi esclusivamente sui dati già in possesso dell'Ente (e da questo forniti all'atto dell'affidamento dei carichi) o se sia previsto un accesso diretto e automatizzato alle banche dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o ai servizi demografici comunali. Tale specifica è necessaria per definire correttamente le responsabilità in ordine alla tempestività dell'aggiornamento delle posizioni debitorie e alla legittimità degli atti emessi nei confronti degli eredi;








18. Con riferimento all’obbligo di procedere alla riscossione nei confronti degli eredi pro-quota in caso di decesso dell’obbligato, si richiede di chiarire le modalità di reperimento delle informazioni necessarie. In particolare, si chiede di specificare se l'attività di ricerca e individuazione dei chiamati all'eredità debba essere svolta autonomamente dal Concessionario (attraverso indagini anagrafiche, consultazione di banche dati o reperimento di atti di successione) o se tali informazioni debbano essere fornite preventivamente dall'Ente all'atto dell'affidamento della posizione. La specifica è essenziale per quantificare correttamente i tempi e gli oneri legati alle indagini conoscitive necessarie per la corretta notifica degli atti agli eredi, evitando l'emissione di atti illegittimi o nulli.

Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.














23/04/2026 12:11
Risposta
Quesito n. 1
Risposta:

Si conferma che il PEF da allegare all’offerta ha durata triennale, che è la durata certa di gara.
A titolo puramente esemplificativo e non vincolante, si propone una ipotesi di Pef triennale in regime di multicommittenza, in allegato alle presenti risposte.

Il Piano Economico-Finanziario predisposto dalla Stazione Appaltante assume un orizzonte temporale di 6 anni (72 mesi), corrispondente alla durata massima della concessione comprensiva del triennio base e dell'eventuale rinnovo, come previsto dall'art. 3 del Capitolato. Il valore stimato della concessione (€ 629.975,61) è stato determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 considerando l'intera durata massima, come imposto dalla norma stessa. L'utilizzo dell'orizzonte sessennale nel PEF indicativo è pertanto un obbligo di legge ai fini del calcolo del valore stimato e non implica che i concorrenti debbano necessariamente pianificare sulla base del rinnovo.

Il PEF della Stazione Appaltante ha natura esclusivamente indicativa e non vincolante per i concorrenti, come precisato nella Relazione Illustrativa. Ciascun operatore economico è libero di redigere il proprio PEF autonomamente, sulla base delle proprie proiezioni e della propria struttura organizzativa. (Cons. Stato, V, 3 febbraio 2020, n. 875)


Quesito n. 2
Risposta

A seguito della rettifica dell'art. 5, comma 29, del Capitolato Speciale di Concessione avvenuto con determina n. 335 in data 23/04/2026, il periodo obbligatorio di mantenimento del servizio di Front Office e Call Center è ridotto da 36 a 24 mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico.

Si conferma che la durata del PEF e dei relativi flussi di cassa sarà pari a 3 anni di vigenza contrattuale + 2 anni per le comunicazioni di inesigibilità + 18 mesi per il discarico finale = 78 mesi. Tuttavia, avendo modificato l’art. 5 comma 29 come sopra indicato, il servizio di call center va garantito solo fino al 60°mese.

Si precisa che il termine di 24 mesi per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (art. 2, comma 4) e quello di 18 mesi per il discarico formale da parte dell'Ente rimangono invariati.
Si propone a titolo puramente esemplificativo in allegato lo scenario di un PEF in regime di multicommittenza di durata triennale con flussi di cassa di durata pari a 78 mesi complessivi. Tale scenario non è obbligatorio per i concorrenti: ciascun operatore redige il proprio PEF autonomamente scegliendo una distribuzione dei costi e dei flussi di cassa coerente con la propria organizzazione, nel rispetto del principio di libertà imprenditoriale (Cons. Stato, V, 21.6.2022, n. 5083).


Quesito n. 3

Risposta:
Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 23 del Disciplinare di gara nonché alla costante giurisprudenza (Cons. Stato, V, 27.4.2021, n. 3381), tutte le spese contrattuali — ivi comprese l'imposta di registro, i diritti di segreteria, le spese di copia e di bollo — sono a integrale carico dell'aggiudicatario. L’ammontare esatto dell'imposta di registro dipenderà dal valore contrattuale definitivo risultante dall'aggiudicazione, dall'aggio offerto e dalla durata effettivamente contrattualizzata. L'importo sarà determinato al momento della registrazione del contratto. Si invitano i concorrenti a considerare tale onere nell'ambito della formulazione del proprio Piano Economico-Finanziario.


Quesito n. 4

Risposta:

Si conferma che la garanzia provvisoria è stabilita nella misura dell'1% del valore stimato della concessione (€ 6.299,75) con applicazione delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Tale previsione è intenzionale e pienamente legittima.

L'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, esclude le riduzioni esclusivamente per le procedure disciplinate dall'art. 50 del Codice, vale a dire gli affidamenti sottosoglia di appalti di lavori, servizi e forniture. La presente procedura ha ad oggetto una concessione di servizi affidata mediante procedura aperta nelle forme ordinarie: l'art. 50 non si applica alle concessioni, il cui regime è autonomamente disciplinato dall'art. 187 del Codice. Le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, sono pertanto pienamente applicabili.


Quesito n. 5
Risposta:

La periodicità della rendicontazione delle somme riscosse è mensile, come espressamente stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il concessionario trasmette entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione analitica delle somme riscosse nel mese precedente.

Le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro 24 mesi dalla consegna di ciascuna lista di carico (art. 2, comma 4, e art. 5, comma 15, Capitolato). Le comunicazioni di inesigibilità successive alla prima sono trasmesse con cadenza trimestrale, in concomitanza con le rendicontazioni mensili, come previsto dall'art. 5, comma 15. Il termine trimestrale per l'invio delle comunicazioni successive non prevale sulla tempistica biennale per la prima comunicazione, ma riguarda esclusivamente le comunicazioni successive alla prima, con riferimento alle posizioni che maturano l'inesigibilità nel corso del periodo contrattuale.

Quesito n. 6
Risposta:
In merito al costo della manodopera si precisa che trattasi di mero errore materiale in fase progettuale. Si precisa che tale importo è una stima effettuata utilizzando le tabelle ministeriali presenti sul sito del Ministero e che non incide sul valore della concessione.
Viene rimesso all’operatore economico individuare il proprio costo della manodopera nel PEF presentato nell’offerta economica.

In secondo luogo, con riferimento alla contestata sottostima del periodo post-scadenza, la Stazione Appaltante ha rettificato l'art. 5, comma 29, del Capitolato, riducendo il periodo obbligatorio di Front Office e Call Center da 36 a 24 mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico. Si aggiunge che le ore di apertura dello sportello durante il periodo post-contrattuale non devono essere identiche a quelle offerte durante la vigenza contrattuale, ma devono essere ricalibrate in funzione dei residui non riscossi da trattare, che comporteranno un carico di lavoro necessariamente inferiore rispetto a quello in vigenza contrattuale.

A mero supporto della formulazione dell’offerta, la Stazione Appaltante pubblica in allegato alle presenti risposte, una ipotesi di PEF di 3 anni (78 mesi per i flussi di cassa), che illustra, a parità di fatturato rispetto al pef di 6 anni rapportato al triennio, la remuneratività della concessione nell'ipotesi realistica di un operatore in regime di multicommittenza. L'analisi dimostra che, applicando un monte ore proporzionale al portafoglio di Misano (8 ore settimanali ad euro 20 l’ora in regime multicommittente), il margine netto della concessione diventa positivo già con la percentuale di riscossione del 35% stimata dalla SA (+€ 66.745,99 nel triennio) . Si aggiunge che dividendo il fatturato annuo presunto del concessionario di 96.919,33 (rilevabile dal PEF presente nella Relazione illustrativa) per le pratiche presunte annue pari a 1.611, si deriva una remunerazione media di oltre 60 euro a pratica. La concessione è pertanto economicamente sostenibile per qualsiasi operatore strutturato del settore.

In terzo luogo, con riferimento alla tesi che la stima della manodopera determinerebbe una violazione dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che nel pef allegato alla presente, la Stazione Appaltante ha aggiornato il costo della manodopera ad euro 20 l'ora in ipotetico regime di multicommittenza. La norma citata impone alla stazione appaltante di stimare il costo della manodopera nei documenti di gara: tale obbligo è assolto con i PEF pubblicati. L'art. 41, comma 14, non impone che la stima della SA rifletta il costo reale di ogni possibile concorrente, ma che sia fornito un parametro di riferimento. Il rispetto dei minimi salariali è verificato in capo al singolo offerente in sede di valutazione dell'offerta anomala (art. 110 D.Lgs. 36/2023 e Cons. Stato, V, 2.3.2021, n. 1701), non in fase di predisposizione della base d’asta, attraverso il PEF indicativo.

Quesito n. 7
Risposta:

La scala dei coefficienti (da 0 a 1, con step intermedi) è una scelta discrezionale della Stazione Appaltante e rientra nella legittima autonomia di definizione dei criteri di valutazione tecnica. Non esiste obbligo normativo di attribuire coefficiente zero per giudizi negativi; il coefficiente 0 è riservato alla totale assenza di contenuto valutabile. Un'offerta che non rispetti i requisiti minimi del Capitolato è esclusa dalla procedura. Il Consiglio di Stato (V, 12.5.2016, n. 1889) ha affermato che la SA gode di ampia discrezionalità nella definizione dei punteggi, anche prevedendo valori minimi > 0.

Quesito n. 8
Risposta:
Si conferma

Quesito n. 9
Risposta:

La Stazione Appaltante conferma l'impegno a consegnare le liste di carico con un termine residuo minimo di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza prescrizionale del credito. Al di sotto di tale termine residuo, l'obbligo di notifica entro il termine prescrizionale non è imputabile al concessionario, il quale dovrà comunque adottare le misure organizzative necessarie per garantire la massima tempestività nell'elaborazione e nell'invio degli atti.

Nel caso in cui, per circostanze eccezionali e documentate, una lista di carico contenga posizioni con termine residuo inferiore a 60 giorni, la Stazione Appaltante ne darà esplicita comunicazione al concessionario contestualmente alla consegna, indicando le posizioni a rischio. In tali casi la responsabilità per l'eventuale prescrizione sarà valutata tenendo conto delle circostanze concrete e non sarà imputata al concessionario ove lo stesso dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili.


Quesito n. 10
Risposta:
Con riferimento agli standard di sicurezza e segregazione dei dati, il concessionario è tenuto a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle Linee guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per le piattaforme cloud in modalità SaaS, come richiesto dall'art. 5, comma 31, del Capitolato. Il software gestionale deve essere qualificato ACN e presente nel catalogo pubblico dei servizi cloud qualificati (https://catalogocloud.acn.gov.it/).

Con riferimento alla conservazione sostitutiva a norma, il concessionario è tenuto a conservare tutta la documentazione prodotta e ricevuta per almeno 10 anni dall'anno successivo a quello in cui sono state inviate le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Capitolato, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). La conservazione sostitutiva è richiesta per tutti gli atti con rilevanza giuridica: es. ingiunzioni fiscali, relate di notifica, atti esecutivi e cautelari, comunicazioni di inesigibilità, provvedimenti di discarico.

Con riferimento alla restituzione dei dati, il concessionario è tenuto a restituire le banche dati su supporto informatico compatibile con il sistema informativo del Comune, nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza del contratto, in formato standard di mercato (XML, PDF/A, database relazionali), come previsto dall'art. 7, commi 9 e 10, del Capitolato. Le specifiche tecniche di dettaglio saranno concordate con il Comune all'atto della stipula del contratto.


Quesito n. 11

Risposta:
Tutte le comunicazioni formali tra Stazione Appaltante e Concessionario avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), come previsto dall'art. 11, comma 4, del Capitolato. La PEC garantisce valore legale, certezza della data di ricezione e tracciabilità delle comunicazioni. Non sono previsti ulteriori sistemi di notifica alternativi per le comunicazioni formali.

Non è prevista una piattaforma condivisa dedicata alla gestione delle contestazioni, in quanto la tracciabilità è garantita dal sistema PEC e dal protocollo informatico dell'Ente. I termini per le controdeduzioni del concessionario decorrono dalla data di ricezione della PEC di contestazione, come risultante dalle ricevute di consegna. Il concessionario dispone di 10 giorni lavorativi per trasmettere le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Capitolato.

Quesito n. 12

Risposta aggiornata:

A seguito della rettifica dell'art. 5, comma 29, del Capitolato Speciale di Concessione disposta con Determina n. 335/2026, il servizio di Front Office e Call Center deve essere garantito per tutta la durata del contratto e per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico da parte dell'Ente.

Il termine finale dell'obbligo di Front Office coincide con il primo dei seguenti eventi: (i) il decorso di 24 mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico, quale termine massimo inderogabile; (ii) la presentazione formale di tutte le comunicazioni di inesigibilità relative alle posizioni affidate, qualora avvenga prima del 24° mese.

Si precisa che il termine finale non è subordinato all'avvenuto accoglimento e all'approvazione formale (liquidazione) delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'Ente. L'obbligo del concessionario cessa con la presentazione formale delle comunicazioni, non con il loro esame da parte dell'Ente.


Quesito n. 13
Risposta:
La previsione del punto 14 del Capitolato che impone di dare priorità alle procedure presso terzi e/o alle procedure mobiliari è da intendersi come segue:

“dando la priorità alle procedure presso terzi.”

Si aggiunge che il punto 14 costituisce un indirizzo operativo preferenziale, non un ordine procedurale rigidamente vincolante e tassativo.

Il concessionario mantiene la propria autonomia valutativa nella scelta delle procedure più appropriate al caso concreto, in funzione della natura e dell'entità del credito, della consistenza patrimoniale del debitore e delle concrete possibilità di soddisfacimento (Cassazione n. 28972/2020).
Non è imposta la gerarchia rigida indicata nel quesito. Il concessionario può attivare le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) in via prioritaria o concomitante alle procedure esecutive ove le circostanze concrete lo richiedano, documentando adeguatamente le ragioni della scelta.

Quesito n. 14

Risposta:
Il Capitolato non fissa soglie minime prestabilite per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, in quanto la valutazione di antieconomicità è rimessa alla discrezionalità tecnica del concessionario, per ogni singola posizione debitoria, tenuto conto dell'entità del credito, della natura del bene aggredibile e dei costi della procedura.

Si prevede comunque, al fine di conferire parametri oggettivi di riferimento, che nel caso in cui il concessionario individui, con debita motivazione, un elenco di posizioni come anti-economiche, le trasmetta all’Ente per la successiva valutazione. In caso di accordo di entrambe le parti, sulle partite ritenute anti-economiche, il concessionario si limiterà alla notifica dell’atto ed alle eventuali ulteriori limitate attività che l’Ente riterrà opportune

Le valutazioni di antieconomicità devono essere documentate e conservate agli atti per ciascuna posizione, con indicazione degli elementi di fatto considerati, nelle modalità ritenute più idonee dall’operatore economico

Con riferimento ai dati statistici sulla composizione del portafoglio per fasce di importo, la Stazione Appaltante conferma che tali dati non sono disponibili in forma disaggregata. Gli operatori sono invitati a formulare il proprio PEF sulla base delle informazioni disponibili nella documentazione di gara e delle proprie valutazioni professionali. Eventuali ulteriori informazioni disponibili saranno pubblicate sulla PAD prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.


Quesito n. 15

Risposta:
Non sussiste la contraddizione rilevata nel quesito. Le due disposizioni del punto 15 del Capitolato operano su piani distinti e si integrano coerentemente.

L'obbligo di valutare l'economicità di ogni procedura e di effettuare la valutazione di antieconomicità riguarda la fase decisionale: il concessionario deve verificare se l'attivazione di una specifica procedura è economicamente giustificata rispetto al valore del credito. La causa di perdita del diritto al discarico (lettera b) riguarda invece l'ipotesi in cui il concessionario ometta del tutto le procedure, senza alcuna valutazione o documentazione e senza alcuna segnalazione al concessionario.
Si conferma che la valutazione di antieconomicità correttamente formalizzata e adeguatamente motivata — con indicazione dell'entità del credito, dei costi prevedibili della procedura, dell'esito negativo delle verifiche patrimoniali — costituisce la "dimostrazione dell'effettiva impossibilità" richiesta dalla lettera b), escludendo pertanto qualsiasi sanzione o perdita del diritto al rimborso. La formalizzazione scritta della valutazione di antieconomicità è condizione necessaria e sufficiente per escludere l'imputabilità al concessionario.


Quesito n. 16

Risposta:

L'accertamento della responsabilità del concessionario per inesigibilità avviene all'esito dell'esame delle comunicazioni di inesigibilità, non attraverso controlli costanti in itinere, salvo casi di grave e manifesta inadempienza emersa nel corso dell'attività di supervisione ordinaria.
La procedura di contraddittorio è disciplinata dall'art. 13 del Capitolato: l'Ente notifica per iscritto via PEC la contestazione con analitica indicazione dei motivi; il concessionario dispone di 10 giorni lavorativi per trasmettere le proprie controdeduzioni; all'esito della valutazione delle controdeduzioni l'Ente adotta provvedimento motivato. L'imputabilità è accertata sulla base degli atti prodotti dal concessionario (documentazione dell'attività svolta, verifiche patrimoniali effettuate, valutazioni di antieconomicità formalizzate) e non può essere presunta in assenza di prova.

Quesito n. 17
Risposta:

L’accesso alle banche dati sta vivendo un processo evolutivo importante, che permetterà di accedere a diverse fonti mediante la PDND. In ogni caso l’Ente intende collaborare per quanto riguarda le informazioni che in autonomia il concessionario non è in grado di reperire.
Per l'individuazione dei soggetti deceduti il concessionario dovrà basarsi sui dati forniti dall'Ente all'atto dell'affidamento dei carichi; eventuali accessi diretti a banche dati anagrafiche (ANPR o servizi demografici comunali) saranno regolati e autorizzati dall'Ente con le necessarie convenzioni e garanzie di riservatezza.


Quesito n. 18
Risposta:
La ricerca e l'individuazione degli eredi dei debitori deceduti costituiscono onere del concessionario, quale attività propedeutica e strumentale alla riscossione coattiva. L'Ente fornisce i dati anagrafici disponibili al momento dell'affidamento. Per l'individuazione degli eredi il concessionario si avvale degli strumenti disponibili e/o resi disponibili dall’Ente, ad esempio: dichiarazioni di successione presso l'Agenzia delle Entrate, visure catastali relative a volture successive al decesso, stato di famiglia.

Il costo delle attività di ricerca degli eredi è ricompreso nell'aggio riconosciuto al concessionario, senza ulteriori corrispettivi aggiuntivi.
Si aggiunge che l’Ente garantisce l’usuale collaborazione in caso di necessità.












pef-triennale.pdf
SHA-256: ab4bcab6187524c3c7ec39a106c0bd561231bcd1aaff13b8bd248eb88ce8e83f
23/04/2026 12:05
195.41 kB

Comune di Misano Adriatico

Viale Repubblica, 140 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541/618411 - Fax. 0541/613774
Email: info@comune.misano-adriatico.rn.it - PEC: sta.misanoadriatico@legalmail.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00