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Gara #37

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/10/2025 ALLE ORE 24.00 DEL 31/10/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI
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Informazioni appalto

29/09/2025
Aperta
Servizi
€ 1.080.750,00
DIONIGI FABBRI DEBORA

Categorie merceologiche

6651 - Servizi assicurativi

Lotti

1
B86353694B
Qualità prezzo
RCT/O
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O
€ 350.640,00
€ 9.360,00
€ 0,00
2
B863537A1E
Qualità prezzo
ALL RISKS
POLIZZA ALL RISKS (FURTO, INCENDIO E VARIE)
€ 58.440,00
€ 1.560,00
€ 0,00
3
B863538AF1
Qualità prezzo
RC AUTO
RC AUTO
€ 93.504,00
€ 2.496,00
€ 0,00
4
B863539BC4
Qualità prezzo
TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE
€ 40.908,00
€ 1.092,00
€ 0,00
5
B86353AC97
Qualità prezzo
INFORTUNI
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
€ 14.610,00
€ 390,00
€ 0,00
6
B86353BD6A
Qualità prezzo
RC PATRIMONIALE
POLIZZA RC PATRIMONIALE
€ 16.071,00
€ 429,00
€ 0,00

Scadenze

12/10/2025 12:00
15/10/2025 12:00
15/10/2025 12:15

Allegati

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20/08/2025 14:22
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21/08/2025 11:31
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26/09/2025 12:19
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26/09/2025 13:55
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26/09/2025 13:55
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26/09/2025 13:55
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26/09/2025 13:55
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26/09/2025 13:55
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26/09/2025 14:05
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26/09/2025 14:19
728.24 kB

Chiarimenti

29/09/2025 11:48
Quesito #1
Buongiorno,
ai fini di una corretta valutazione del rischio chiediamo se:

il territorio comunale è attraversato e/o è in prossimità di corsi d'acqua? in caso affermativo fornire i dettagli
L'Ente ha valutato il rischio alluvione, identificando le aree a rischio di allagamento e la potenziale gravità del danno?

L'Ente, con la presente polizza, intende assicurare edifici con locali interrati o seminterrati?
In caso affermativo, l’Ente assicura beni particolarmente vulnerabili (es. archivi cartacei, opere d’arte)?

L'Ente adotta una o più delle seguenti misure di mitigazione del rischio allagamento / inondazione / alluvione?

L'ente ha predisposto un piano di protezione di emergenza che includa le procedure da seguire in caso di allagamento, come l'evacuazione e la chiamata dei soccorsi.

Saluti


30/09/2025 16:57
Risposta
Buongiorno,
si informa che il territorio dell'Ente è attraversato dal Rio Agina e dal Rio Alberello. E' in prossimità del fiume Conca.
Sì, l'ente ha valutato il rischio di alluvione ed identificato le aree a rischio allagamento mediante l'approvazione del PUG e della tavola dei vincoli di vulnerabilità idrauliche ed idrogeologiche di cui all'allegato, disponibili anche nel sito del comune di Misano al seguente link:
https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/servizi/catasto-e-urbanistica/piano-urbanistico-generale-pug-876-39583-1-ba08ff23ce8eea4dbc98e2e68c638a28.
Sì, l'Ente intende assicurare l'edificio della Sede Comunale sito in Via Repubblica 140 con locali seminterrati, inclusi archivi cartacei seminterrati, ma non esistono opere d'arte in locali seminterrati.
Sì, l'ente ha approvato in data 14/12/2023 il piano di protezione d'emergenza come da allegato e disponibile al seguente link: https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/piani-di-emergenza-648-39596-1-6fc4961532589843fe850e2523ab3590.


tav1c2-vincoli-vulnerabilit-idrauliche-e-idrogeologiche.pdf
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29/09/2025 12:52
2.61 MB
piano-comunale-misano-adriatico.pdf
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29/09/2025 12:52
1.62 MB
29/09/2025 12:03
Quesito #2
Buongiorno,
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.




2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE della seguente appendice:


APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE



Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.




3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.




4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:

A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.



5) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.





6) Per ciascun lotto, chiediamo relativo assicuratore uscente.




In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.





01/10/2025 10:41
Risposta
1) In risposta al quesito posto sulle clausole OFAC e sanzioni internazionali, si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.


2) In risposta al quesito posto sulle clausole di RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE, si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.


3) In merito al quesito posto, si conferma che l’Ente non ha nessun tipo rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.


4) In merito al quesito posto, si conferma che l’Ente non ha in previsione n viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Si conferma che l’ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.


5) In risposta al quesito posto sull’inserimento della clausola Cyber proposta, si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.


6) Le compagnie assicurative uscenti sono:

INCENDIO: UNIPOL

FURTO: VITTORIA ASSICURAZIONI

TUTELA LEGALE: AIG EUROPE

AUTO ENTE E MISSIONE DIPENDENTI: AIG EUROPE

INFORTUNI COLLETTIVA SCUOLA: UNIPOL

INFORTUNI: UNIPOL

VOLONTARI ATTIVITA' SCUOLE: ZURICH INSURANCE

LIBRO MATRICOLA: VITTORIA ASSICURAZIONI

KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE: AIG EUROPE S.A.

RCT/O: AIG EUROPE S.A.

RC PATRIMONIALE: ARCH INSURANCE (EU)











29/09/2025 12:26
Quesito #3
Buongiorno,


con la presente, chiediamo se gli importi a base d'asta indicati a pag.10 del Disciplinare di gara siano al netto oppure al lordo delle imposte di legge.



In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


29/09/2025 13:35
Risposta
Buongiorno,
gli importi a base d'asta indicati a pag.10 del Disciplinare di gara sono al lordo delle imposte di legge.

29/09/2025 14:02
Quesito #4
Buongiorno,

si richiede cortesemente conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.

Grazie.

Cordiali saluti


30/09/2025 11:46
Risposta
Buongiorno si conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare è in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.


30/09/2025 10:31
Quesito #5
Buongiorno,


in riferimento al lotto n 1 RCT/O segnaliamo che il capitolato indica diversi livelli di SIR: articolo 4.4 SIR € 7.000,00 per ogni sinistro ed € 5.000,00 per danni e cose, mentre l’articolo 5.2 indica SIR € 4.000,00 per danni a cose ed € 4.500,00 per danni a persone. Quale è il giusto livello di ritenzione da considerare?Chiediamo inoltre se ci sono stati sviluppi in merito al sinistro riservato per € 50.000,00 del 01/07/2021. Sarebbe possibile avere una stima dell’importo che verrà liquidato?
30/09/2025 16:41
Risposta
RISPOSTA riferita alla segnalazione relativa al capitolato del lotto n. 1 RCT/O: si tratta di un refuso. L'art. 4.4. deve leggersi con le stesse franchigie in SIR indicate all'art. 5.2

RISPOSTA relativa al sinistro riservato per euro 50.000,00 del 01/07/2021 : al momento si conferma quanto descritto nella statistica sinistri.




02/10/2025 11:19
Quesito #6
Buongiorno,

relativamente al lotto 6 RC Patrimoniale chiediamo:

1) Maggiori informazioni circa il sinistro dichiarato ovvero: il sinistro risulta regolarmente denunciato all’attuale Assicuratore? È possibile conoscere l’importo a riserva e/o l’importo della richiesta?


2) Conferma che anche nell’ ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE, è previsto il massimo valore assicurabile per ogni singola opera di € 20.000.000,00, con durata di 48 mesi; così come esplicitato nella sezione del dipendente incaricato della Verifica. In caso affermativo chiediamo di poterlo precisare all’interno delle condizioni in caso di ordine fermo.

Cordiali saluti

07/10/2025 10:24
Risposta
1) Si conferma che il sinistro è regolarmente denunciato all'attuale assicuratore il quale non ha apposto riserve in quanto non è quantificata una richiesta di risarcimento.

2) Si conferma che relativamente alla responsabilità civile professionale del dipendente incaricato della progettazione il valore massimo è di 20.000.000,00, da intendersi come valore massimo.
Si precisa che l'Ente ad oggi non ha eseguito progettazioni di tale valore.

02/10/2025 16:19
Quesito #7
Relativamente al lotto 2 ALL RISKS si pongono i seguenti quesiti:







1) Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 10.000.000,00 indicato all’art. 5.1 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. Tutti gli altri limiti di indennizzo indicati in polizza rappresentano quindi un sottolimite di tale importo. Se così non fosse, si chiede di indicare lo stop loss di polizza.


2) Si chiede conferma che, all’art. 5.1 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE, la franchigia della garanzia VALORI OVUNQUE RIPOSTI sia pari alla franchigia frontale.


3) Si chiede conferma che, all’art. 5.1 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE, il minimo dello scoperto della garanzia sovraccarico neve sia a valere per fabbricato e relativo contenuto.


4) Si chiede conferma che come indicato alla sezione 5.2 GARANZIE ATTIVE SE RICHIAMATE la garanzia FRANAMENTO, CEDIMENTO sia NON OPERANTE. Se così fosse, all’art. 3.2. ESCLUSIONI, si chiede di poter aggiungere in caso di aggiudicazione le seguenti esclusioni: “smottamento, franamento e cedimento del terreno”.


5) Si chiede cortesemente di consentire all’aggiudicatario all’atto dell’emissione della polizza di sostituire il punto x) dell’art.3.2 ESCLUSIONI con il seguente:







“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI







A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.








Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:








(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e








(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e








(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati








Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.








La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.








Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”









6) Si chiede cortesemente di consentire all’aggiudicatario all’atto dell’emissione della polizza di sostituire il punto u) dell’art.3.2 ESCLUSIONI con il seguente:








“CLAUSOLA CYBER RISK








È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.








Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.








Definizioni








Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:








· atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;








· software intrusivi o malevoli;








· errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;








· qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;








· accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;








Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.








Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.








Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”








- Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto e consentire la massima partecipazione alla trattativa in oggetto, dovendo rispettare i vincoli dei trattati riassicurativi:


7) “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”










8) Si chiede conferma che la base d’asta annua di 20.000,00 euro sia lorda.










9) Si chiede conferma che per “ubicazione” si intenda “fabbricato e relativo contenuto”.










10) Si chiede conferma che nella garanzia b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati.










11) Si chiede di confermare l’assenza di sinistri verificatisi a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2023 o eventi successivi. In assenza di informazioni precise (riserve tecniche di Compagnia), si chiede comunque di fornire un’indicazione di massima sui danni subiti e sulle eventuali richieste di risarcimento avviate dagli enti in gara.










12) In relazione a quanto indicato nell’articolo 2.3 DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGHE E RINNOVI e nel disciplinare di gara, si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.










13) Si chiede come sia normata la regolazione premio in caso di variazione delle somme assicurate essendo indicato nel capitolato all’articolo 2.5 REGOLAZIONE PREMIO che la stessa non si applica al contratto.










14) Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale.













08/10/2025 13:47
Risposta
1) Confermiamo che il limite di indennizzo di € 10.000.000,00 è da considerarsi come stop loss per i sinistri che dovessero verificarsi nel corso di una annualità.

2) A maggior precisazione si rettifica che la franchigia/scoperto per i valori ovunque riposti e valori in cassaforte è dello scoperto del 15% con il minimo di €500,00.

3) Si conferma.

4) Si conferma, pertanto in caso di aggiudicazione potrà essere inserita l'esclusione.

5) Sarà considerata come variante equivalente.

6) Sarà considerata come variante equivalente.

7) In risposta al quesito si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.

8) Si conferma.

9) Si conferma.

10) Non sono esclusi, è possibile apportare variante.

11) Si informa che si sono verificati danni a seguito degli eventi alluvionali, che sono stati interamente rimborsati dallo Stato.
Pertanto nessun sinistro è stato aperto sulle polizze esistenti.

12) Si conferma.

13) Trattasi di errore pertanto l'articolo viene rettificato nel seguente modo:

REGOLAZIONE PREMIO
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
- Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

14) Essendo previsto il recesso dal contratto, sia per sinistro che per anno, con preavviso di 120 giorni , non è obbligatoria la proroga.











03/10/2025 09:18
Quesito #8
L'operatore economico ha sostituito il quesito n. 8 con il n. 9



08/10/2025 12:38
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 9



03/10/2025 11:04
Quesito #9
Buongiorno,
il quesito completo

1) PREGRESSI ASSICURATIVI
- Precedente assicuratore
- Premio annuo lordo in corso
- Importo della franchigia in corso
- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso



2) INFORMAZIONI SUI SINISTRI
- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti

- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:

a) Importo della franchigia in SIR
b) Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
c) Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito



3) INFORMAZIONI GENERALI

- Broker e provvigioni

- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?

- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?

- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario

- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.

- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:



4) *SANCTION CLAUSE*

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.



5) *ESCLUSIONE TERRITORIALE*

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.



6) *ESCLUSONE CYBER*

DEFINIZIONI

ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.

INCIDENTE CYBER:

1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;

2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.

MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.



7) Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).



Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.








08/10/2025 12:49
Risposta
Risposte relative al LOTTO 1 in riferimento alla Polizza assicurativa RCT/O

1) PREGRESSI ASSICURATIVI

- Precedente assicuratore
Risposta: AIG EUROPE

- Premio annuo lordo in corso
Risposta: i premi sono indicati nell'allegato denominato "presentazione del rischio"

- Importo della franchigia in corso:
Risposta: € 7.000,00

- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso:
Risposta: SIR, gestita dalla Compagnia


2) INFORMAZIONI SUI SINISTRI

- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
Risposta: i sinistri liquidati al lordo della franchigia sono indicati nel foglio di presentazione del rischio.

- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:

a) Importo della franchigia in SIR
Risposta: € 7.000,00

b) Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
Risposta: sono riportati nel foglio di presentazione del rischio

c) Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito
Risposta: sono riportati nel foglio di presentazione del rischio


3) INFORMAZIONI GENERALI

- Broker e provvigioni
Risposta: è tutto indicato nella clausola broker ( pag. 6 del disciplinare)

- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
Risposta: no

- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
Risposta: no

- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario:
Risposta: si conferma

- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.
Risposta: potrà essere inserita in quanto non è gestore o proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani


4) SANCTION CLAUSE
Si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.

5) ESCLUSIONE TERRITORIALE
Si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.

6) ESCLUSIONE CYBER
In risposta al quesito posto sull’inserimento della clausola Cyber proposta si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.

7) Esclusione Cyber Risk
In risposta al quesito posto sull’inserimento della clausola Cyber proposta si accetta la clausola proposta senza decurtazione di punteggio e non viene considerata variante.








06/10/2025 10:26
Quesito #10
In merito al LOTTO 5 INFORTUNI si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede di precisare che quanto riportato nell’articolo “3.2 REVISIONE PREZZI” del disciplinare non sia relativo agli obblighi di regolazione del premio previsti del Capitolato.

2) Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento Art. 3.3 MODIFICA DEI CONTRATTI DEI LOTTI IN FASE DI ESECUZIONE. Si chiede, in particolare, di precisare che l’orizzonte temporale massimo è di eventuali 24 mesi di rinnovo + la proroga di 6 mesi già previste contrattualmente previste contrattualmente (di cui è fornita anche la stima dell’importo globale). Se non si conferma, si chiede un limite temporale massimo.

3) Si chiede conferma che la base d’asta annua per il LOTTO 5 INFORTUNI di Euro 5.000,00 sia da intendersi a lordo




08/10/2025 12:58
Risposta
1) Si fa rinvio a quanto stabilito all’articolo “Revisione del Prezzo” dei Capitolati dei singoli lotti (art. 2.1 dei capitolati), come trascritto sul disciplinare.
Non fa riferimento agli obblighi della regolazione premio, ma all'art. 2.1 dei singoli capitolati.

2) Si conferma che il limite temporale è di 24 mesi di rinnovo + la proroga di 6 mesi come prevista nei capitolati d’appalto.

3) Si conferma che è la base d’asta è da considerarsi come premio lordo.



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